Il marchio
dimpresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere
i prodotti o i servizi che unimpresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi dimpresa i segni suscettibili di essere
presentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi
di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalità
cromatiche, purché siano atti a distinguerei prodotti o i servizi
di una impresa da quelli di altre imprese.
Può ottenere una registrazione per marchio dimpresa chi
lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel
commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano
uso con il suo consenso. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni
di marchio.
Il titolare del marchio registrato ha diritto di
farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di
vietarne luso da parte di altri per prodotti o servizi identici
o affini.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni
dalla data di presentazione della domanda. La registrazione può
essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda
venga presentata entro dodici mesi precedenti la scadenza del decennio
in corso, o nei mesi successivi con lapplicazione di una soprattassa.
Il richiedente può presentare domanda personalmente oppure
eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli
di utilità deve essere scelto tra i consulenti di proprietà
industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dallUfficio
Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi
albi.
Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti,
individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire
la natura, la qualità o lorigine di determinati prodotti
o servizi; possono essere perciò usati da più persone
che si assoggettano allosservanza di determinati standard
di qualità e ai relativi controlli. E, infatti, previsto
lobbligo, da parte di chi deposita un marchio collettivo,
di allegare alla domanda di registrazione un regolamento duso
(il contenuto è liberamente stabilito dal titolare) nel quale
devono essere indicati anche i requisiti (ed eventualmente anche
la zona geografica di appartenenza) dei soggetti che potranno utilizzare
il marchio collettivo, oltre agli standard qualitativi, ai procedimenti
produttivi ecc.., nel rispetto dei quali devono essere fabbricati
o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno. Il titolare, per
poter accertare il rispetto del regolamento da parte degli imprenditori
che usano il marchio collettivo, può, o meglio deve, esercitare
i poteri di controllo e, in caso di violazione di una norma, applicare
le sanzioni previste dal regolamento. Questo marchio viene utilizzato
da associazioni o consorzi di produttori appartenenti ad una determinata
zona geografica per promuovere i prodotti tipici del luogo. Può
essere richiesto indistintamente da parte di soggetti individuali
o collettivi.
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