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Requisiti per la registrazione di un marchio

MARCHI D’IMPRESA
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

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Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un’impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere presentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguerei prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa.
Il richiedente può presentare domanda personalmente oppure eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di utilità deve essere scelto tra i consulenti di proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l’origine di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati da più persone che si assoggettano all’osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli. E’, infatti, previsto l’obbligo, da parte di chi deposita un marchio collettivo, di allegare alla domanda di registrazione un regolamento d’uso (il contenuto è liberamente stabilito dal titolare) nel quale devono essere indicati anche i requisiti (ed eventualmente anche la zona geografica di appartenenza) dei soggetti che potranno utilizzare il marchio collettivo, oltre agli standard qualitativi, ai procedimenti produttivi ecc.., nel rispetto dei quali devono essere fabbricati o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno. Il titolare, per poter accertare il rispetto del regolamento da parte degli imprenditori che usano il marchio collettivo, può, o meglio deve, esercitare i poteri di controllo e, in caso di violazione di una norma, applicare le sanzioni previste dal regolamento. Questo marchio viene utilizzato da associazioni o consorzi di produttori appartenenti ad una determinata zona geografica per promuovere i prodotti tipici del luogo. Può essere richiesto indistintamente da parte di soggetti individuali o collettivi.


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